Le diverse posizioni del Consiglio di Stato sul silenzio assenso: i casi Colacem Spa e Erg Spa (Saccargia)

Dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 luglio 2026, n. 5459, si apprende che la Colacem Spa aveva fatto ricorso presso lo stesso Consiglio avverso il GSE (Gestore Servizi Energetici).  L’oggetto del contenzioso era l’accertamento del silenzio assenso che si era formato su un’istanza presentata dalla società ai fini del ritiro di un provvedimento del GSE. La misura del Gestore  rigettava una richiesta di verifica e certificazione riferita ad un intervento di miglioramento  di efficienza energetica nel processo di produzione.

Con la sentenza appena citata, il Consiglio di Stato, confermando la precedente pronuncia del TAR del Lazio, ha escluso la configurazione del silenzio assenso in quanto in contrasto con l’univoco orientamento di questo Consiglio secondo il quale l’istituto del silenzio assenso non è applicabile nei procedimenti per l’ottenimento ovvero il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in quanto rientranti nella materia ambientale, e, pertanto, tra le eccezioni categoriali previste dall’art 4 della legge 241/ 1990. 

Infine, l’applicabilità dell’istituto non muta in base al momento del riconoscimento dell’incentivo poiché  non varia la finalità della concessione degli stessi e quindi la pertinenza della stessa materia ambientale.

In Sardegna, nel caso della Erg Spa (Saccargia), per il progetto di sostituzione e potenziamento  della centrale eolica nei territori dei comuni di Nulvi, Ploaghe e Osilo,  il Consiglio di Stato, sez.IV,  con la sentenza n.10347 del 29 dicembre 2025,  in linea con quella del TAR della Sardegna,n 847 del 25 novembre del 2024. ha dichiarato che il silenzio della Regione Sardegna in relazione alla richiesta di provvedimento di autorizzazione unica  per impianti da energia rinnovabile da parte della ricorrente ha valore di assenso anche in assenza della disponibilità delle aree. Il  progetto è stato dunque approvato.

Al di là delle motivazioni della sentenza e stante l’inerzia della Regione Sardegna in relazione alla vicenda, ciò che stupisce è che in entrambi  i gradi di  giudizio, nonostante  il suddetto univoco orientamento del Consiglio di Stato, non si sia ragionato, al contrario di quanto avvenuto nel caso Colacem Spa, sugli incentivi del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che la Erg Spa ha di fatto ottenuto con il riconoscimento di un contratto ventennale a tariffa fissa, decorrente da circa 20 anni fa, dopo aver certamente partecipato ad una delle tante aste energetiche previste per gli impianti FER di potenza superiore ad 1MW. 

La partecipazione all’asta e gli incentivi risultano parte fondamentale del progetto industriale per impianti FER e sono elementi che determinano  la bancabilità del progetto da parte di una società come la Erg che ha previsto per il potenziamento del suo progetto  un investimento di 170 milioni di euro. 

La domanda sorge spontanea.
Come possono essere sfuggiti al TAR e al Consiglio di Stato gli elementi descritti che contraddistinguono la vicenda Erg SPA e che appaiono essere fondamentali nella non configurazione dell’istituto del silenzio assenso cosi come stabilito dallo stesso Consiglio di Stato l’8 luglio del 2026?

Si ringrazia per la preziosa collaborazione  l’esperto Ing. Gianni Cossu

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